Detrazione fiscale 55% per il risparmio energetico

La detrazione fiscale del 55% su IRPEF e IRES è applicata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 per interventi di riqualificazione che aumentino il livello di efficienza energetico degli edifici esistenti. In particolare sulle spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre ed infissi);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

Chi può usufruirne?

  • le persone fisiche, comprese gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono al reddito d’impresa;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Tra le persone fisiche, possono usufruire dell’agevolazione fiscale anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato e i familiari conviventi (parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado).

La detrazione del 55% non può essere cumulata con altre detrazioni come ad esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio o altre detrazioni riconosciute dalla Comunità Europea.

Come ottenere la detrazione

Per poter ottenere la detrazione occorre effettuare il pagamento, tramite bonifico, delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Occorre inoltre acquisire i seguenti documenti:

  • L’asservazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in caso di interventi su finestre, infissi e caldaie a condensazione con potenza inferiore ai 100 kW, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori);
  • L’attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza
    energetica propri dell’edificio vedi Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07.
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, vedi Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea una copia dell’attestato di certificazione energetica (Allegato A del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07) e la scheda informativa (Allegato E o F del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19/02/07 relativa agli interventi realizzati).

Link utili: